La registrazione in azienda di conversazioni/riunioni all’insaputa del datore di lavoro e dei colleghi, è uno strumento legittimo di raccolta delle prove.
Ma la registrazione non può essere utilizzata da altri lavoratori che non hanno partecipato alla conversazione/riunione, ai quali la registrazione sia stata ceduta dal lavoratore che ha effettuato la registrazione, in un contenzioso personale/autonomo contro lo stesso datore di lavoro.
Ha raggiunto queste conclusioni il Tribunale di Venezia in una sentenza del 2 dicembre 2021.